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Roma 12/06/2020 –
I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana sono sospesi a tempo indeterminato. E’ consentito inoltre alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa. E’ quanto riporta nero su bianco il nuovo Dpcm, pubblicato oggi, che corregge il tiro, in modo restrittivo, rispetto alle disposizioni contenute nella bozza di Decreto circolata nei giorni scorsi. Una brutta notizia per l’industria italiana delle crociere, e per Costa Crociere in particolare.

Il Dpcm sottolinea poi che è proibito “a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento”. E ancora: “Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali”.

All’atto dello sbarco nei porti italiani, il Dpcm avverte:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi СOVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di sintomi СOVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. 5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

Fonte:
www.shipmag.it/dpcm-sospese-sine-die-le-crociere-per-le-navi-passeggeri-di-bandiera-i...