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Corridoi turistici “Covid-Free”

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    00 28/01/2022 23:45

    CORRIDOI TURISTICI “COVID-FREE”

    Con Ordinanza 28 settembre 2021, il Ministro della Salute ha autorizzato, in via sperimentale, i “Corridoi turistici Covid-free”.

    L’Ordinanza è stata prorogata, con alcune modifiche, dall’Ordinanza 27 gennaio 2022 (in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

    La sperimentazione dei Corridoi Turistici Covid-free continuerà fino al 30 giugno 2022.

    COSA SONO E VERSO QUALI PAESI SONO OPERATIVI

    Sono considerati “Corridoi turistici Covid-free” tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli contenuti nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, allegato all’Ordinanza 28 settembre 2021.

    Si tratta di viaggi organizzati e gestiti da operatori turistici, i quali sono anche chiamati ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza contenute nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”. Se il viaggio che si intende effettuare non rientra nella tipologia di "Corridoio turistico Covid-free", continuano ad applicarsi le regole previste per i Paesi dell'Elenco E (divieto di spostamento per motivi turistici, obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento al rientro in Italia).

    I “Corridoi turistici Covid-free” sono operativi verso:

    Aruba

    Maldive

    Mauritius

    Seychelles

    Repubblica Dominicana

    Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam)

    Alle destinazioni sopra elencate si aggiungono, dal 1 febbraio 2022:

    Cuba

    Singapore

    Turchia

    Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket)

    Oman

    Polinesia francese

    I “Corridoi turistici Covid-free” sono autorizzati ai sensi della sola normativa italiana. Oltre a quanto previsto dall’Ordinanza 28 settembre 2021 e Ordinanza 27 gennaio 2021, è necessario che i viaggiatori continuino a rispettare le disposizioni previste per l’ingresso dalle autorità locali dei Paesi di destinazione (ad esempio, compilazione di formulari di salute pubblica o di localizzazione del passeggero, se richiesti). Per approfondimenti su questi aspetti, è necessario rivolgersi all’operatore turistico responsabile del viaggio.

    CHI PUO’ AVVALERSI DEI CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE

    Sono autorizzati a spostarsi, a fini turistici, verso i Paesi indicati, esclusivamente i viaggiatori muniti di:

    certificazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale o, in alternativa
    certificazione di avvenuta guarigione
    Tali certificazioni possono essere sotto forma di Green Pass ovvero certificazione equivalente e riconosciuta dall’Italia secondo la normativa vigente.

    I viaggiatori che rispondono a tali requisiti e sono autorizzati a viaggiare nell’ambito dei Corridoi Turistici Covid-free, dal 1 febbraio 2022, devono presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, l’attestazione rilasciata dall’operatore turistico, denominata “travel pass corridoi turistici”, contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza COVID.

    COME FUNZIONANO

    Il viaggiatore dotato di certificato vaccinale o di guarigione, in partenza dal territorio nazionale per un soggiorno all’estero nell’ambito di un corridoio turistico Covid-free, deve:

    sottoporsi a un test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti la partenza;
    se la permanenza all’estero supera i sette (7) giorni, sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico in loco;
    prima di rientrare in Italia, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’imbarco, è necessario sottoporsi a un test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo;
    all’arrivo in aeroporto in Italia, è necessario sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico, con risultato negativo. Questo test, dal 1 febbraio 2022, può essere effettuato anche entro le ventiquattro ore successive al rientro nel territorio nazionale, con obbligo di isolamento fiduciario fino all’esito dello stesso.
    Nell’ambito della sperimentazione dei “Corridoi turistici Covid-free”, gli operatori turistici comunicano ai competenti Uffici del Ministero della salute, almeno cinque giorni prima del loro ingresso, la lista dei passeggeri che fanno rientro sul territorio nazionale, nonché dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo (Ordinanza 27 gennaio 2022).

    Se tutti i passaggi su elencati sono rispettati, i viaggiatori sono esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.



    INFO UTILI - PRIMA DI PARTIRE

    Per maggiori informazioni in merito ai “Corridoi turistici Covid-free”, si raccomanda di rivolgersi direttamente all’operatore turistico che organizza il viaggio.

    Se il viaggio che si intende effettuare non rientra nella tipologia di "Corridoio turistico Covid-free", continuano ad applicarsi le regole previste per i Paesi dell'Elenco E.

    Prima di intraprendere qualsiasi viaggio, anche nell’ambito di “Corridoi turistici Covid-free”, l’Unità di Crisi della Farnesina raccomanda di consultare la Scheda Paese di ViaggiareSicuri relativa alla destinazione prescelta, di registrare il proprio viaggio sul portale DoveSiamoNelMondo.it e scaricare l’applicazione per dispositivi mobili “Unità di Crisi”.

    Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19. Tale assicurazione deve essere sempre prevista nell’ambito di viaggi organizzati secondo i protocolli stabiliti per i “Corridoi turistici Covid-free”.



    www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/salutei...
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    00 28/01/2022 23:46
    ELENCO E
    Resto del mondo, vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi.

    Con Ordinanza 28 settembre 2021, il Ministro della Salute italiano ha autorizzato, in via sperimentale, “Corridoi turistici Covid-free” che interessano alcuni Paesi/territori dell'Elenco E (Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam e, dal 1 febbraio 2022, anche Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia limitatamente all'isola di Phuket, Polinesia francese e Oman). Per maggiori informazioni, cliccare qui.

    SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO E – fino al 15 marzo 2022

    In base all’Ordinanza 22 ottobre 2021, e all'Ordinanza 14 dicembre 2021, sostanzialmente prorogate fino al 15 marzo 2022 con Ordinanza 27 gennaio 2022, gli spostamenti dall’Italia verso tutti i Paesi dell’Elenco E sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni:

    lavoro;
    motivi di salute;
    motivi di studio;
    assoluta urgenza;
    rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza propri o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata.
    Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo verso Paesi dell’Elenco E.

    Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

    INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO E – fino al 15 marzo 2022

    Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L’Ordinanza 22 ottobre, prorogata fino al 15 marzo 2022, conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). È consentito l’ingresso in Italia per atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale, come da art. 5, co. 2, lettera m) dell’Ordinanza 22 ottobre 2021. Se non si rientra nelle categorie già citate, l’ingresso in Italia è consentito solo per motivi di lavoro, studio, salute, assoluta urgenza, rientro presso domicilio/residenza/abitazione in Italia propria.

    All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:

    Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF), da mostrare in cartaceo o sul proprio dispositivo mobile al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.
    Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, ovvero di un test antigenico condotto con tampone, effettuato nelle ventiquattro (24) ore precedenti l’ingresso in Italia.
    Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’indirizzo indicato sul dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato.
    Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.
    È consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione.
    Sono previste deroghe a tali obblighi. Le deroghe sono riportate nella sezione dedicata.

    ATTENZIONE: sul territorio nazionale, dal 1 febbraio, la validità del Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di vaccinazione completa è ridotta a sei (6) mesi. Inoltre, è possibile accedere al trasporto pubblico, ai servizi di ristorazione, ai servizi alberghieri e ad altre attività solo in presenza del cosiddetto Green Pass Rafforzato o Super Green Pass (vaccinazione/guarigione). Per maggiori dettagli, clicca qui e consulta la tabella delle attività consentite con Green Pass Base e Green Pass Rafforzato.

    INGRESSO DI MINORI

    Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere Deroghe):

    Test molecolare o antigenico
    Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
    Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
    Isolamento
    Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).
    Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).


    ALTRE INFORMAZIONI UTILI

    Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19. Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.

    È sempre opportuno informarsi accuratamente in merito alle disposizioni previste per il transito in Paesi UE ed Extra-UE e in Italia, consultando le Schede Paese di interesse su questo sito web e le disposizioni in vigore in Italia per chi provenga dall’estero.

    Si ricorda che sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore (bianca, gialla, arancione, rossa). Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui.

    Inoltre, dal 6 dicembre 2021, sul territorio nazionale è stato introdotto il cosiddetto “Green Pass Rafforzato”. Per quest’ultimo, si raccomanda un’attenta consultazione sia delle FAQ disponibili sul portale dedicato, sia della tabella predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riassume le attività per le quali è sempre necessario, anche in base alla fascia di rischio della propria regione.

    Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui). È possibile cliccare qui per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.

    Permangono in alcuni Paesi del mondo misure quali: sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.

    E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione. In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.

    VAI AL QUESTIONARIO



    GREEN PASS

    Con successive disposizioni, le Autorità italiane hanno stabilito anche l'introduzione del Green Pass “base” o Certificato verde digitale Covid-19 o Certificato Covid Digitale UE o certificato equivalente (*), rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione o test molecolare o antigenico (in questo caso, con una validità limitata a 48 ore), come requisito per avvalersi di una serie di servizi a partire dal 6 agosto o dal 1 settembre 2021.

    Inoltre, nel dicembre 2021, sul territorio nazionale è stato introdotto il cosiddetto “Green Pass Rafforzato”, che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione e che è necessario per accedere ad alcuni servizi e ai mezzi di trasporto. Il certificato di vaccinazione rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale con vaccino autorizzato dall’EMA è considerato dall’Italia come equivalente per l’uso sul territorio nazionale. Il certificato di guarigione emesso da autorità straniere è considerato equivalente a quello italiano, per uso sul territorio nazionale, solo se emesso dalle autorità competenti di Canada, Giappone o Stati Uniti.

    In merito al Green Pass Rafforzato, si raccomanda un’attenta consultazione sia delle FAQ disponibili sul portale dedicato, sia della tabella predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riassume le attività per le quali è sempre necessario, anche in base alla fascia di rischio della propria regione.

    USO DEL GREEN PASS RAFFORZATO

    DISPOSIZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE, ADOTTATE CON DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221 E CON DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 229

    Dal 1 febbraio 2022, le certificazioni rilasciate a seguito di completamento del ciclo vaccinale e le certificazioni di guarigione (Green Pass da vaccinazione o guarigione), in Italia, hanno una validità di sei (6) mesi, come stabilito all'art. 3 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221.

    Fino al 31 marzo 2022, gli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuano, a campione, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel», previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

    In Italia, fino al 31 gennaio 2022, è obbligatorio indossare la mascherina (di qualsiasi tipo) anche all’aperto.

    Fino al 31 gennaio 2022, sono sospese le attività di sala da ballo, discoteche e locali assimilati.

    Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, l’accesso a:

    Alberghi e altre strutture ricettive, ivi inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti;
    Mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie)
    Convegni, congressi, sagre, fiere;
    Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
    musei e mostre o altri luoghi della cultura;
    centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento;
    è consentito solo ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato (che in Italia si ottiene a seguito di vaccinazione, guarigione o una sola dose di vaccino a seguito di guarigione). Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

    L’obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli (e in generale ai trasporti) internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma - Milano).

    Chi effettua un transito in Italia provenendo dall’estero e con destinazione fuori dall’Italia (es. Francoforte – Roma – Atene) non è soggetto all’obbligo di Green Pass Rafforzato, purché non lasci l’area transiti dell’aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, salvo deroghe, è necessario presentare un tampone negativo all’imbarco per l’Italia, in base alla disciplina prevista dall’Ordinanza 14 dicembre 2021 e quindi in base all’Elenco cui appartiene il Paese di provenienza ed è inoltre necessario conformarsi alla normativa del Paese di destinazione finale.

    Il Green Pass Rafforzato non è richiesto inoltre in caso di transito dall’Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera (es. da Nizza a Genova in auto per imbarcarsi per Tangeri) o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all’estero. In questo caso, è necessario seguire esclusivamente le disposizioni del Paese di destinazione.

    Inoltre, fino al 31 marzo 2022, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sul suolo nazionale (inclusi treni, traghetti e aerei), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

    Fino al 31 marzo 2022, la consumazione di cibi e bevande al banco o al tavolo, al chiuso (dal 10 gennaio 2022 anche all'aperto), nei servizi di ristorazione, è consentita solo a coloro che sono dotati di Green Pass Rafforzato (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o una sola dose di vaccino a seguito di guarigione). Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

    Per maggiori informazioni, si raccomanda l’attenta lettura del DL 221/2021 e del DL 229/2021.
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    Rosalba
    Post: 18.962
    Sesso: Femminile
    Moderatore
    00 28/01/2022 23:50
    Il servizio pubblicato è molto chiaro, grazie per averlo postato.
    Per chi ha tanta voglia di partire ci sono tante Mete Nell'elenco.
    A me non interessa, troppi tamponi.
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    Gaia-77
    Post: 28.325
    Sesso: Femminile
    Admin Unico
    00 29/01/2022 08:08
    Grazie Dalila.  È un'informazione molto utile
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    Rosalba
    Post: 18.962
    Sesso: Femminile
    Moderatore
    00 29/01/2022 09:28
    Una nostra amica è andata a Sharm per Capodanno ed è tornata col covid.
    È stata anche piuttosto maluccio.
    Aveva la terza dose.
    Vi ricordate il titolo del film 'il paradiso può attendere'?
    Ecco, appunto, il paradiso può attendere.
    Corridoio o non corridoio, preferisco tutelarmi la salute in Italia.